Mansioni promiscue: categoria di appartenenza individuata in base alla mansione maggiormente significativa sul piano professionale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 febbraio 2021, n. 2969, ha stabilito che, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza – a questo fine – non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica o occasionale.

Alla stregua di tali principi, il giudice di merito deve provvedere a scrutinare la fattispecie al suo esame, dando conto della sequenza procedimentale percorsa per la descrizione delle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria, l’individuazione delle mansioni svolte dal lavoratore e il raffronto tra i risultati di tali due indagini, modulando l’eventuale giudizio sulla prevalenza in tema di promiscuità di mansioni.

 

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