Mansioni inferiori: sì se solo marginali e legate a ragioni contingenti

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 29 marzo 2019, n. 8910, ha stabilito che l’attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, anche se il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello. Tale utilizzo deve, inoltre, essere richiesto per motivate esigenze aziendali, collegate a ragioni contingenti, non diversamente risolvibili.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026

Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026

Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026

Torna in alto