Mansioni incompatibili con lo stato di salute: no al rifiuto della prestazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 settembre 2018, n. 22677, ha stabilito che il lavoratore adibito a mansioni ritenute incompatibili con il proprio stato di salute può chiedere al datore di lavoro di essere destinato a compiti più adeguati, ma non può, senza avallo giudiziario, rifiutarsi di eseguire la prestazione, potendo invocare l’articolo 1460 cod. civ. solo se l’inadempimento del datore di lavoro sia totale ovvero sia talmente grave da pregiudicare irrimediabilmente le esigenze vitali del lavoratore.

 

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