Mancata fornitura di abiti da lavoro: risarcimento danno se il lavoratore dimostra il pregiudizio economico

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24146, ha stabilito che, in ipotesi di mancata fornitura della massa vestiaria, va ravvisato un inadempimento contrattuale che legittima l’azione risarcitoria, ma a condizione che il lavoratore alleghi e dimostri di avere subito un pregiudizio economico, qual è l’usura di abiti propri, o di avere dovuto sopportare un costo per l’acquisto dei beni non forniti dal datore; alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa, perché l’esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056, cod. civ., presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibil0, ma risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché resta fermo l’onere della parte di dimostrare l’an debeatur del risarcimento.

 

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