Malattia da amianto: datore condannato a risarcire il danno differenziale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 novembre 2018, n. 29401, ha stabilito che, in caso di malattia da amianto, il datore deve essere condannato a risarcire il danno differenziale da liquidare oltre l’importo della rendita Inail per la malattia stessa. Sul punto, non opera l’accordo sindacale, il quale ha valore solo con riferimento ai fattori che si conoscono all’atto della conclusione della conciliazione e non per diritti futuri o eventuali.

 

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