La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 3 marzo 2023, n. 6336, ha stabilito che in tema di licenziamento per superamento del comporto il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive; tuttavia, anche sulla base del novellato articolo 2 della legge 604/66, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, la motivazione deve essere idonea ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto del numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato: ne consegue che il licenziamento è inefficace perché non risulta sufficiente come motivazione la mera indicazione del termine finale di maturazione del comporto ma la tutela applicabile è risarcitoria e non anche reintegratoria non riscontrandosi la violazione dell’articolo 2110 c.c., per essere stato in concreto il periodo di comporto accertato come superato nel corso del rapporto di lavoro tra le parti.
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