Licenziamento e repechage alla luce del nuovo articolo 2103

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 marzo 2024, n. 6552, ha stabilito che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, alla luce della nuova formulazione dell’articolo 2103 cod. civ., come novellato dal D.Lgs. n. 81/2015, è onere del datore di lavoro fornire la prova dell’impossibilità del repêchage, e in particolare, di aver prospettato al dipendente, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale, ai fini della sua utilizzazione alternativa.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale.  21 ottobre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026

Torna in alto