Licenziamento per giusta causa e idoneità della condotta extralavorativa

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 2 febbraio 2016, n.1978, ha stabilito che non è violazione del dovere di diligenza (art.2104 cod.civ.) l’omissione di una condotta non rientrante tra le mansioni contrattualmente previste o comunque complementare o accessoria. Non è neppure violazione dell’obbligo di fedeltà (art.2105 cod.civ.), anche inteso come generale dovere di leale cooperazione a tutela degli interessi dell’impresa, l’omissione di condotte connesse a superiori livelli di controllo e responsabilità, soprattutto se in presenza di un assetto dell’impresa caratterizzato da particolare complessità e articolazione organizzativa. Infine, l’idoneità della condotta extralavorativa ai fini del licenziamento per giusta causa deve essere valutata tenendo conto della natura e qualità del rapporto, del vincolo fiduciario sotteso e del grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate.

La Suprema Corte ha ritenuto il licenziamento privo dell’asserita giusta causa, in quanto la presenza da tempo di una persona senza fissa dimora nel deposito dei mezzi aziendali doveva essere denunciata dai superiori del dipendente licenziato.

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