Licenziamento nel periodo di formazione dell’apprendistato: inapplicabile la disciplina del licenziamento ante tempus

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 dicembre 2024, n. 33547, ha deciso che il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo di cui alla L. 25/1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l’elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre, nella seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex articolo 2118, cod. civ., il rapporto (unico) continua con la causa tipica del lavoro subordinato; ne consegue che, nel caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

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