Il licenziamento intimato senza contestazione disciplinare è ingiustificato e prevede la tutela reintegratoria

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 24 febbraio 2020, n. 4879, ha ritenuto che anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 4, D.Lgs. 23/2015, ove il licenziamento venga intimato senza contestazione disciplinare, lo stesso continua ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione a effetti risarcitori limitati, laddove la tutela reintegratoria è prevista in caso di “insussitenza del fatto contestato”, che implicitamente non può che ricomprendere anche l’ipotesi di inesistenza della contestazione, laddove diversamente il datore di lavoro potrebbe allegare per la prima volta in giudizio, e dopo aver letto il ricorso del lavoratore, i fatti posti a base del licenziamento, potendo beneficiare, ove tali fatti siano provati ed idonei a configurare un valido motivo di licenziamento, di un regime sanzionatorio contenuto.

 

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