Licenziamento illegittimo: risarcimento del danno non decurtabile del trattamento pensionistico 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 31 ottobre 2022, n. 32130, ha stabilito che, in caso di licenziamento illegittimo, il risarcimento del danno spettante al lavoratore non può essere decurtato dell’importo dallo stesso eventualmente percepito a titolo di pensione dopo il recesso. Il trattamento pensionistico non può essere ricondotto all’aliunde perceptum, in quanto in tale voce rientrano esclusivamente i redditi che possono essere considerati effettivamente compensativi del danno derivante dal licenziamento e, quindi, solo quelli che conseguono dall’impiego della medesima capacità lavorativa da parte del dipendente licenziato.

 

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