La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 20 aprile 2016, n.7978, ha stabilito che, richiesta la reintegra (o l’indennità sostitutiva della stessa) e il conseguente risarcimento del danno per effetto di un licenziamento illegittimo sulla base della ritenuta operatività della c.d. tutela reale, il giudice ben può attribuire al lavoratore il risarcimento del danno previsto dall’art.8, L. n.604/66, in conseguenza dell’accertata applicabilità della sola c.d. tutela obbligatoria. Ciò è conforme al principio che nella maggiore prima domanda deve essere necessariamente ricompresa la minore seconda, entrambe derivanti dal medesimo titolo: l’illegittimità del licenziamento denunciato.
Licenziamento illegittimo: reintegra e risarcimento del danno
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