La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 20 aprile 2016, n.7978, ha stabilito che, richiesta la reintegra (o l’indennità sostitutiva della stessa) e il conseguente risarcimento del danno per effetto di un licenziamento illegittimo sulla base della ritenuta operatività della c.d. tutela reale, il giudice ben può attribuire al lavoratore il risarcimento del danno previsto dall’art.8, L. n.604/66, in conseguenza dell’accertata applicabilità della sola c.d. tutela obbligatoria. Ciò è conforme al principio che nella maggiore prima domanda deve essere necessariamente ricompresa la minore seconda, entrambe derivanti dal medesimo titolo: l’illegittimità del licenziamento denunciato.
Licenziamento illegittimo: reintegra e risarcimento del danno
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026
Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026
Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026
