La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 aprile 2016, n.7719, ha stabilito che il Ccnl può prevedere che determinate mancanze del lavoratore, di per sé costituenti illeciti disciplinari e punite con una sanzione specifica, siano valutabili, in caso di recidiva, come unico comportamento sanzionabile con il licenziamento. Nel caso di richiesta del lavoratore di costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato in relazione alle sanzioni irrogate per determinate mancanze, ciò non preclude al giudice di tener conto – in sede di verifica della legittimità del recesso del datore di lavoro – delle sanzioni predette, posto che la sospensione prevista dalla procedura disciplinare dello Statuto dei Lavoratori agisce su misure disciplinari già efficaci e si risolve in una mera temporanea ineseguibilità, che è limitata alle sanzioni relative alle infrazioni considerate singolarmente e non già quali componenti del complesso e più grave illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento.
Licenziamento: il collegio arbitrale non preclude il sindacato del giudice
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