La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 19 gennaio 2023, n. 1581, ha stabilito che ai fini della giustificatezza del licenziamento del dirigente il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in occasione della soppressione del posto presso il quale era stato occupato, non si accompagna un obbligo per il datore di lavoro di verificare l’esistenza in azienda di altre posizioni utili presso cui ricollocarlo. Tale eventualità è inconciliabile con la stessa posizione dirigenziale del lavoratore, posizione che, d’altro canto, giustifica la libera recedibilità del datore di lavoro senza che possano essere richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza per la diversa ipotesi del licenziamento per giustificato motivo del non dirigente. In sede di quantificazione delle spettanze di fine rapporto, l’indennità di mancato preavviso non rientra nella base di computo del T.f.r., poiché essa non è dipendente dal rapporto di lavoro, essendo invece riferibile ad un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del detto rapporto.
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