Licenziamento per gmo: applicabilità della tutela reale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 2 dicembre 2022, n. 35496, ha stabilito che il testo dell’articolo 18, comma 7, L. 300/1970, quale risultante all’esito delle sentenze n. 59/2021  e n. 125/2022 emesse dalla Corte Costituzionale, comporta che, in ipotesi di insussistenza del fatto alla base del giustificato motivo oggettivo di licenziamento il giudice deve applicare la tutela di cui all’articolo 18, comma 4, L. 300/1970, quale risultante dalla novella della L. 92/2012, implicante la reintegra del lavoratore e il pagamento di un’indennità risarcitoria nei limiti definiti dal comma medesimo. Fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo è rappresentato sia dalle ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, sia dall’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.

 

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