Licenziamento per giusta causa per ritardo se manca il vincolo all’orario

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 30 gennaio 2024, n. 2761, ha stabilito che deve ritenersi illegittimo il licenziamento per giusta causa adottato nei confronti del lavoratore e motivato dalla sistematica violazione degli orari di servizio laddove dall’istruttoria è emerso che l’incolpato, svolgendo mansioni di coordinamento, non è soggetto a vincolo di orario: ne consegue che l’addebito contestato sarebbe stato fondato solo laddove il lavoratore incolpato avesse fatto mancare il proprio apporto di risultato ovvero laddove fosse stato possibile dimostrare che il suo tempo fosse stato dedicato ad altre attività, non compatibili con quelle lavorative, in misura tale da escludere la prestazione oraria.

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