Licenziamento per giusta causa: insussistenza del fatto contestato

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 20 settembre 2016, n. 18418, ha deciso che l’insussistenza del fatto contestato ex articolo 18 St.Lav., modificato dall’articolo 1, comma 42, L. 92/2012, comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, applicandosi pertanto la tutela reintegratoria. Si ritiene, infatti, che per “insussistenza del fatto contestato” si intenda anche il fatto sussistenza ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, restando pertanto estranea al caso la diversa questione della proporzione tra fratto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva. Non può ritenersi relegato al campo del giudizio di proporzionalità qualunque fatto (accertato) teoricamente censurabile, ma in concreto privo del requisito di antigiuridicità: in tal modo si ammetterebbe la sola tutela indennitaria per un licenziamento basato su fatti sussistenti, ma di rilievo disciplinare sostanzialmente nullo.

 

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