La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 gennaio 2023, n. 2606, ha stabilito che in tema di licenziamento discriminatorio, incombe sul lavoratore l’onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso (nella specie, la S.C. ha confermato la natura discriminatoria del licenziamento per giusta causa irrogato ad un dipendente sindacalista, dovendo l’iniziativa datoriale, proprio perché adottata isolatamente nei suoi confronti, essere inscritta tra le azioni ritorsive promosse per colpire il lavoratore a causa della sua affiliazione e attività sindacale).
Licenziamento “discriminatorio” per ragioni sindacali ed onere della prova
di Redazione
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