Licenziamento disciplinare e le previsioni della contrattazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza 28 giugno 2022 n. 20682 ha stabilito che in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle di cui all’art. 18, commi 4 e 5, L. 300/1970, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa tramite clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità già eseguito dalle parti sociali nell’elaborazione del contratto collettivo.

 

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