Licenziamento disciplinare: corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 13 ottobre 2020, n. 22076, in tema di giudizio di licenziamento, ha stabilito che il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove, che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati. Tale modifica non è, tuttavia, ravvisabile nel caso in cui si tratti di circostanze confermative della condotta in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre ovvero quando le stesse non modifichino il quadro generale della contestazione.

 

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