La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 2 novembre 2023, n. 30418, ha stabilito che in tema di licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro, la condotta di rilievo disciplinare se, da un lato, non richiede un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, dall’altro deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.
Licenziamento disciplinare per allontanamento nel rapporto con la P.A.
di Redazione
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