Licenziamento: calcolo dell’indennità risarcitoria in caso di annullamento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 19 aprile 2022, n. 12448, ha stabilito che, in base all’articolo 18, comma 4, L. 300/1970, come modificato dall’articolo 1, comma 42, L. 92/2012, la determinazione dell’indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione; se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all’importo corrispondente a 12 mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo; se il risultato del calcolo è inferiore alle 12 mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a questo minore importo.

 

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