Licenziamenti collettivi: prevalenza di un solo criterio di scelta

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 6 maggio 2021, n. 12040, ha ritenuto che l’articolo 5, comma 1, L. 223/1991, impone che i criteri di selezione del personale da licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, debbano essere osservati in concorso tra loro nell’ambito di una valutazione complessiva: ciò non esclude che l’accordo sindacale sottoscritto con le OO.SS. individuate all’articolo 4, comma 2, L. 223/1991, possa accordare prevalenza esclusiva a uno solo di quei criteri, segnatamente a quello delle esigenze tecnico-produttive, sempre che il criterio così individuato sia obiettivo, generale, ragionevole, non discriminatorio e, comunque, coerente con le finalità dell’istituto del licenziamento collettivo.

 

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