Licenziamenti collettivi: prevalenza di un solo criterio di scelta

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 6 maggio 2021, n. 12040, ha ritenuto che l’articolo 5, comma 1, L. 223/1991, impone che i criteri di selezione del personale da licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, debbano essere osservati in concorso tra loro nell’ambito di una valutazione complessiva: ciò non esclude che l’accordo sindacale sottoscritto con le OO.SS. individuate all’articolo 4, comma 2, L. 223/1991, possa accordare prevalenza esclusiva a uno solo di quei criteri, segnatamente a quello delle esigenze tecnico-produttive, sempre che il criterio così individuato sia obiettivo, generale, ragionevole, non discriminatorio e, comunque, coerente con le finalità dell’istituto del licenziamento collettivo.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza la disciplina relativa a controlli sui lavoratori e tutela del patrimonio aziendale, con focus su privacy, regole dello Statuto dei Lavoratori, sistemi informatici, policy interne e responsabilità disciplinare, alla luce delle recenti interpretazioni normative e giurisprudenziali. 20 novembre 2026

Lo special event analizza, con taglio laboratoriale, la lettera di licenziamento nei suoi aspetti sostanziali e formali, così da trasmettere le competenze necessarie per la gestione senza errori del recesso dal rapporto di lavoro. 24 novembre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Torna in alto