Legittimo il licenziamento per violazione della privacy dei clienti

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 24 febbraio 2020, n. 4871, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto dalla banca al dipendente, che, mentre è referente temporaneo di un’agenzia, effettua interrogazioni di conti correnti non giustificate da ragioni di servizio, laddove la datrice di lavoro ha assolto l’obbligo di informazione di cui all’articolo 4, comma 3, L. 300/1970, come sostituito dall’articolo 23, D.Lgs. 151/2015, il quale prevede l’utilizzabilità, “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro“, delle informazioni raccolte ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, purché sia fornita idonea notizia al lavoratore delle modalità di uso degli strumenti di lavoro “e di effettuazione dei controlli“, nel rispetto di quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali; obbligo di informazione specificamente assolto dalla banca nei confronti della generalità dei propri dipendenti, indipendentemente dalla loro qualifica, attività o funzione, stabile o temporanea.

 

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