Legittimo il licenziamento per svolgimento di attività diverse da assistenza L.104/92

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 marzo 2024, n. 6468, ha stabilito che è legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che, nell’usufruire dei permessi ex L. 104/1992, sia sorpreso dall’agenzia investigativa a svolgere attività diverse da quelle di assistenza. Il comportamento del dipendente che si avvalga, infatti, di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

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