Legittima la comunicazione del licenziamento a mezzo mail

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 12 dicembre 2017, n. 29753, ha ritenuto legittima la comunicazione del licenziamento a mezzo mail.

Premesso che per il licenziamento durante il periodo di prova non è richiesto per legge l’atto scritto, l’articolo 10, L. 604/1966, prevede che le garanzie di cui alla stessa legge per il caso di licenziamento si applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi 6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro e, perciò, esclude che durante il periodo di prova il licenziamento del lavoratore debba avvenire con la forma scritta, come è disposto, invece, dalla regola generale di cui al precedente articolo 2 della medesima legge. Da tale rilievo consegue che è legittimo il licenziamento trasmesso a mezzo mail dal datore di lavoro: il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità.

 

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