Lavoratori all’estero: individuazione della retribuzione imponibile a fini contributivi

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 maggio 2020, n. 9809, ha stabilito che, ai fini dell’individuazione della base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti in relazione alla posizione di lavoratori italiani che prestano attività lavorativa all’estero, deve aversi riguardo alla retribuzione effettivamente corrisposta e non alle retribuzioni convenzionali individuate con i D.M. richiamati dall’articolo 4, comma 1, D.L. 314/1987, convertito in L. 398/1987, non essendo applicabile l’articolo 48, comma 8-bis, Tuir, che opera esclusivamente a fini fiscali e non incide sulla determinazione della retribuzione imponibile a fini contributivi.

 

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