Lavoratore malato presta attività per altro datore: licenziamento legittimo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° agosto 2016, n. 15989, ha stabilito che è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore assente dal lavoro per malattia per stato ansioso nel caso in cui stia prestando attività per un altro datore. Non sussiste, infatti, un divieto assoluto di prestare, durante l’assenza, un’attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non evidenzi una simulazione d’infermità o importi violazione al divieto di concorrenza, o ancora, compromettendo la guarigione del lavoratore, implichi inosservanza al dovere di fedeltà imposto al prestatore d’opera.

 

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