Lavoratore in Cigs: obbligo di comunicazione preventiva per qualunque nuova occupazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31146, ha stabilito che in caso di fruizione del trattamento di Cigs, l’obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore interessato sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo a un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale, che essa riguarda ogni attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato), anche non riconducibile allo schema contrattuale di cui agli articoli 2222 ss. e 2230 ss., cod. civ., e anche se svolta nell’ambito della partecipazione a un’impresa, e ancora, più in generale, qualunque attività potenzialmente remunerativa, pur se in concreto non abbia prodotto alcun reddito e pur se l’ente previdenziale ne abbia avuto comunque tempestiva notizia da parte del nuovo datore di lavoro, o aliunde. La Cassazione ha chiarito che, ai fini dell’obbligo di comunicazione, l’ulteriore attività svolta non deve avere il carattere della “prevalenza”, in quanto tale requisito non è previsto dalla norma, con la conseguenza che va esclusa la necessità di ogni indagine giudiziale in ordine all’impegno temporale del lavoratore nell’attività svolta nei periodi di cassa integrazione ovvero all’apporto economico di tale attività rispetto al totale dei redditi percepiti nel periodo, e neppure rileva che essa non sia soggetta a contribuzione.

 

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