La condotta abnorme del dipendente esonera il datore da responsabilità penale

La Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza 27 gennaio 2016, n.3616, ha deciso che il comportamento del dipendente esonera il datore di lavoro da responsabilità penale solo se è abnorme. Si tratta di un comportamento imprudente del lavoratore, posto in essere in maniera autonoma e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o, seppur rientrante nell’ambito delle sue mansioni, consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili – e quindi prevedibili da parte del datore – imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro. Ciò nonostante, il destinatario delle norme antinfortunistiche è il datore di lavoro; pertanto, pur nel caso di un comportamento negligente del dipendente, sussiste la responsabilità del datore se la messa in atto di maggiori cautele sarebbe stata idonea a neutralizzare il rischio di incidente.

La Cassazione ha quindi confermato la sentenza di condanna dell’imprenditore, amministratore unico di una Società di commercio Gpl, per l’esplosione di un compressore che aveva causato la morte di un operaio.

 

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