Ius variandi: valutazione di mansioni originarie e attribuite successivamente

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 ottobre 2022, n. 31646, in materia di lavoro, ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, ha stabilito che il giudice è tenuto a valutare l’omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto e all’utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che debba essere risarcito per demansionamento il dipendente adibito a compilare moduli negli ultimi anni di carriera. La professionalità acquisita nell’attività di assistenza alla clientela non può, infatti, essere mortificata con l’assegnazione di compiti dequalificanti.

 

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