Interposizione di manodopera: obbligazione contributiva del datore di lavoro apparente

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 maggio 2020, n. 9780, ha deciso che, in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile un’obbligazione concorrente del datore di lavoro apparente per i contributi dovuti agli enti previdenziali, fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’articolo 1180, comma 1, cod. civ., ovvero dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che assuma rilievo la consapevolezza dell’altruità del debito, atteso che, in caso di indebito soggettivo, anche il pagamento effettuato per errore è qualificabile, in forza del coordinamento tra gli articoli 1180 e 2036, cod. civ., come pagamento di debito altrui, con efficacia estintiva dell’obbligazione in presenza delle condizioni di cui all’articolo  2036, comma 3, cod. civ..

 

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