INPS: variazione dei tassi delle sanzioni civili

L’Inps, con Circolare 20 marzo 2023, n. 31, ha comunicato le variazioni inerenti alle misure delle sanzioni civili connesse al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi.

Tale variazione si è resa necessaria a seguito ed in conseguenza dell’intervento della Banca Centrale Europea rispetto con il quale è stato previsto l’innalzamento di 50 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento.

Sulla base di tale previsione, le sanzioni in ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi e premi Inps assumono le seguenti misure:

  • 9 % (tasso del 3,50 % maggiorato del 5,50 %) in ipotesi di mancato pagamento connesso a situazioni rientrati nell’art. 116, comma 8 lettera a della Legge n. 388/2000 (omissione di versamento rispetto a somme che sono desumibili dalle scritture, dalle registrazioni e dalle dichiarazioni obbligatorie)
  • 9 % (tasso del 3,50 % maggiorato del 5,50 %) anche in ipotesi di mancato pagamento connesso a situazioni rientrati nell’art. 116, comma 8 lettera b della Legge n. 388/2000 (assenza di versamento rispetto a somme che invece non sarebbero desumibili dalle scritture, dalle registrazioni e dalle dichiarazioni obbligatorie e quindi derivante da omissione) con parallela maggiorazione in quest’ultima ipotesi di una sanzione civile in ragione di anno pari al 30 % e che in ogni caso non può eccedere il 60 %.

Resta in ogni caso ferma la riduzione delle sanzioni connessa a violazioni di cui all’art. 116, comma 8, lettera a della Legge n. 388/2000 già prevista in ipotesi in cui il trasgressore sia interessato procedure concorsuali in costanza di attuazione.

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