Inps: ulteriori indicazioni per ANF e Fondi solidarietà e FIS

L’Inps, con messaggio 23 febbraio 2023, n. 795, torna sul tema del conguaglio per gli Assegni Nucleo Familiare erogati nei confronti di lavoratori beneficiari di assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 40 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nonché dal FIS, argomento già toccato dall’Istituto con il messaggio 17 novembre 2022, n. 4167, nonché con le circolari 21 febbraio 2022, n. 29, e 7 marzo 2022, n. 37.

Con il messaggio in questione viene formalizzato che il codice causale già in uso “L023” da ora assume il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della Legge 234/2021 – Assegno di integrazione salariale”.

L’utilizzo di tale codice è destinato ai datori di lavoro interessati dal conguaglio degli assegni per nucleo familiare erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale corrisposto dai Fondi di cui agli artt. 26, 29 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.

Il messaggio precisa poi come a decorrere dal 1° marzo 2022, tale emolumento sia di fatto destinato ai soli nuclei che – avendone diritto in relazione alla situazione reddituale – presentino assenza di figli a carico, in virtù dell’introduzione dell’Assegno Unico e Universale.

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