Inps: ulteriori indicazioni per ANF e Fondi solidarietà e FIS

L’Inps, con messaggio 23 febbraio 2023, n. 795, torna sul tema del conguaglio per gli Assegni Nucleo Familiare erogati nei confronti di lavoratori beneficiari di assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 40 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nonché dal FIS, argomento già toccato dall’Istituto con il messaggio 17 novembre 2022, n. 4167, nonché con le circolari 21 febbraio 2022, n. 29, e 7 marzo 2022, n. 37.

Con il messaggio in questione viene formalizzato che il codice causale già in uso “L023” da ora assume il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della Legge 234/2021 – Assegno di integrazione salariale”.

L’utilizzo di tale codice è destinato ai datori di lavoro interessati dal conguaglio degli assegni per nucleo familiare erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale corrisposto dai Fondi di cui agli artt. 26, 29 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.

Il messaggio precisa poi come a decorrere dal 1° marzo 2022, tale emolumento sia di fatto destinato ai soli nuclei che – avendone diritto in relazione alla situazione reddituale – presentino assenza di figli a carico, in virtù dell’introduzione dell’Assegno Unico e Universale.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026

Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026

Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026

Torna in alto