Inps: chiarimenti in merito alla descrizione dello stato delle domande Adi

L’Inps, con messaggio 14 febbraio 2024, n. 684, fornisce i chiarimenti in merito al significato che può assumere lo stato della domanda di Assegno di inclusione.

In caso di presenza di tutti i requisiti necessari per l’accesso al beneficio, lo stato della domanda assume il valore di “accolta”.

Laddove, invece, fossero mancanti dei requisiti, lo stato delle domande potranno assumere il valore di “in evidenza”, e di “sospesa”.

Sempre il messaggio n. 684/2024 rende noto che a partire dal 27 febbraio sarà possibile anche consultare il dettaglio delle cause di reiezione.

Lo stato di “in evidenza” è riconducibile tendenzialmente a omissioni e difformità emerse a seguito di controlli automatizzati effettuati dall’Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento a dati presenti nel modello ISEE e riguardanti il patrimonio mobiliare, e reddituale in generale.

In tali ipotesi è necessario presentare alternativamente la necessaria documentazione a riprova della correttezza della DSU, ovvero produrre una nuova DSU contenente le informazioni in precedenza omesse.

Lo stato delle domande “in sospensione” è invece spesso correlato alle situazioni di discordanza tra quanto dichiarato in DSU ed i dati presenti nell’anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR) rispetto alla composizione del nucleo.

Il messaggio n. 684/2024 precisa che in talune fattispecie tale discordanza possa essere ritenuta corretta.

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