Infortunio sul lavoro: unicità della categoria del danno non patrimoniale

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15 gennaio 2016, n.583, ha stabilito che al dipendente che ha subito un infortunio sul lavoro non può essere riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale, in aggiunta al danno morale e biologico, se la particolare conseguenza sulla sua personalità e integrità morale, anche dal punto di vista professionale, è già stata risarcita a titolo di danno morale. È onere del dipendente provare che il danno non sia già stato riconosciuto a tale titolo. Si deve, infatti, far riferimento al principio statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.26973/08, secondo cui il danno non patrimoniale opera come categoria unica, con conseguente inammissibilità della sua suddivisione in varie sottocategorie che portano a una duplicazione delle voci di danno. La Suprema Corte ha così rigettato la domanda del dipendente di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, come pregiudizi diversi dalle sofferenze soggettive e dalla lesione dell’integrità psicofisica, quale conseguenza della violazione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.

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