Infortunio sul lavoro: quando va escluso il concorso di colpa della vittima

La Cassazione Civile, Sezione VI, con ordinanza 15 maggio 2020, n. 8988, ha stabilito che, nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’articolo 1227, comma 1, cod. civ., quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure quando abbia egli stesso impartito l’ordine nell’esecuzione puntuale del quale si sia verificato l’infortunio; o, ancora, quando questi abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato un’adeguata formazione e informazione sui rischi lavorativi; in tali ipotesi, l’eventuale condotta imprudente della vittima, degradata a mera occasione dell’infortunio, è giuridicamente irrilevante.

 

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