Infortunio: danni complementari oltre all’indennizzo Inail

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza del 1° agosto 2018, n. 20392, ha stabilito che il dipendente infortunato ha diritto ai danni complementari in aggiunta all’indennizzo Inail (dell’articolo 13, D.Lgs. 38/2000). Tale indennizzo non copre infatti il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l’articolo 66, comma 1, n. 2, D.P.R. 1124/1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all’inabilità permanente.

 

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