L’indennità sostitutiva per ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 novembre 2020, n. 26160, ha stabilito che l’indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell’articolo 12, L. 153/1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall’articolo 2126, cod. civ., a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio – oggi pur escluso dal sopravvenuto articolo 10, D.Lgs. 66/2003, come modificato dal D.Lgs. 213/2004, in attuazione della Direttiva 93/104/CE – non escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato articolo 12, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell’elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.

 

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