Indennità di licenziamento: considerate anche condizioni personali e familiari del lavoratore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 6 aprile 2020, n. 7701, ha stabilito che, nel disporre l’indennità di licenziamento in favore del dipendente ingiustamente licenziato, il giudice – nell’esercizio del potere discrezionale riservatogli dall’articolo 18, L. 300/1970 – deve considerare, oltre all’anzianità di servizio, anche le dimensioni dell’azienda e le condizioni personali e familiari del lavoratore; l’indennità liquidata può, dunque, essere differente rispetto a quella attribuita agli altri dipendenti con identica o maggiore anzianità.

 

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