Indennità di mancato preavviso solo in presenza del nesso recesso-appalto

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 2 ottobre 2015, n.19740, ha stabilito che la questione della natura giuridica dell’indennità spettante a titolo di mancato preavviso del licenziamento, che il ricorrente ritiene essere retributiva al fine di sostenere la tesi della sua riconducibilità ai trattamenti per i quali è prevista la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore nel contratto d’appalto di opere o di servizi, ai sensi del D.Lgs. n.276/03, art.29, co.2, non scalfisce la validità della ratio decidendi, sulla quale riposa l’impugnata sentenza, vale a dire la mancanza della prova dell’esistenza di un nesso causale tra il recesso e l’appalto atto a giustificare l’applicabilità, nella fattispecie, del suddetto regime di responsabilità.

 

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