Incentivo all’esodo: trattamento fiscale in caso di conferimento al Fondo di previdenza complementare

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 323/E del 3 giugno 2022, ha offerto chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo in caso di conferimento a un Fondo di previdenza complementare.

Il documento ricorda che l’articolo 19, comma 4, ultimo periodo, Tuir, prevede il passaggio al Fondo pensione in neutralità fiscale del solo Tfr, sia maturando sia maturato, e non anche di altre somme.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che l’eventuale trasferimento al Fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non possa avvenire in neutralità fiscale e che tali somme potranno essere versate al Fondo di previdenza al netto dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 19, comma 2, Tuir.

 

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