Inabilità al lavoro: il giudizio medico non vincola né giudice né datore

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 21 marzo 2018, n. 7065, ha stabilito che, in materia di licenziamento per inabilità al lavoro, il giudizio della Struttura sanitaria pubblica di cui all’articolo 3 St. Lav., non ha valore vincolante né per il giudice – che può disporre una CTU – né per il datore di lavoro, il quale, ai fini della risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, è tenuto altresì a provare di non poter in alcun modo destinare il lavoratore ad altre mansioni (anche inferiori) compatibili con lo stato di salute e attribuibili senza alterare l’organizzazione produttiva, sempre che il dipendente non abbia già manifestato a monte il rifiuto di qualsiasi diversa assegnazione.

 

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