La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 7 ottobre 2015, n.20068, ha stabilito che il termine di 180 giorni entro cui depositare il ricorso, come previsto dall’art.6, co.2, L. n.604/66, modificato dalla L. n.92/12, si deve calcolare dalla spedizione dell’impugnativa del licenziamento e non dal giorno della sua ricezione da parte del datore di lavoro. A seguito della Riforma Fornero, l’impugnazione del licenziamento è una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti termini. Per entrambi i termini non rileva il momento di perfezionamento presso il datore di lavoro. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannando il lavoratore alla restituzione delle somme ricevute dal datore in esecuzione della sentenza di primo grado a lui favorevole.
Impugnazione licenziamento: decorre dalla data di spedizione dell’impugnativa
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