La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 7 ottobre 2015, n.20068, ha stabilito che il termine di 180 giorni entro cui depositare il ricorso, come previsto dall’art.6, co.2, L. n.604/66, modificato dalla L. n.92/12, si deve calcolare dalla spedizione dell’impugnativa del licenziamento e non dal giorno della sua ricezione da parte del datore di lavoro. A seguito della Riforma Fornero, l’impugnazione del licenziamento è una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti termini. Per entrambi i termini non rileva il momento di perfezionamento presso il datore di lavoro. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannando il lavoratore alla restituzione delle somme ricevute dal datore in esecuzione della sentenza di primo grado a lui favorevole.
Impugnazione licenziamento: decorre dalla data di spedizione dell’impugnativa
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026
Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026
Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026
