Impianto audiovisivo finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale anche in assenza di accordo

La Cassazione Penale, Sezione III, con sentenza 27 gennaio 2021, n. 3255, ha escluso la configurabilità del reato concernente la violazione della disciplina di cui all’articolo 4, L. 300/1970, quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate, o di autorizzazione dell’INL, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.

 

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