L’immediatezza della comunicazione del licenziamento va intesa in senso relativo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° marzo 2018, n. 4881, ha stabilito che l’immediatezza della comunicazione del licenziamento per giusta causa rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione o rispetto a quello della contestazione deve essere intesa in senso relativo: può essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, a seconda dello spazio temporale richiesto per l’accertamento e la valutazione dei fatti addebitati.

 

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