La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 14 marzo 2024, n. 6787, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento intimato ai lavoratori che abbiano indetto uno sciopero per motivi di incolumità a seguito di un diverbio con vie di fatto occorso all’esterno dell’azienda con un lavoratore aderente ad altra sigla sindacale del quale era chiesto il trasferimento negato dal datore. La fattispecie, infatti, non configura un abbandono ingiustificato del lavoro quanto, piuttosto, una legittima proclamazione di sciopero per la tutela dell’interesse collettivo alla sicurezza sul posto di lavoro senza che assuma rilievo il fatto che lo sciopero abbia arrecato un danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell’azienda, conseguenza connaturale alla funzione di autotutela collettiva propria dello sciopero stesso. Infatti, sono vietate solo le forme di attuazione dello sciopero che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell’incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende. Sono, invece, privi di rilievo l’apprezzamento obiettivo che possa farsi della fondatezza, della ragionevolezza e dell’importanza delle pretese perseguite, nonché la mancanza sia di proclamazione formale sia di preavviso al datore di lavoro.
Illegittimo il licenziamento collegato a sciopero per motivi di incolumità
di Redazione
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