Illegittimo il licenziamento se l’attività non ritarda la guarigione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 settembre 2017, n. 21667, ha stabilito che deve intendersi illegittimo il licenziamento del lavoratore che durante la malattia svolge un’attività che non evidenzia una simulazione della patologia riscontrata né ne ritarda la guarigione. È, infatti, esclusa la violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà se i compiti non evidenziano simulazione della patologia né ritardano la guarigione. La Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente che durante la malattia si recava presso il negozio del figlio.

 

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