La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 maggio 2016, n.10003, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore ritardatario cronico, se i ritardi compiuti sono stati sempre giustificati e, ad ogni modo, recuperati al fine di svolgere l’intero tempo della prestazione. Peraltro la condotta tenuta dal lavoratore era accettata dall’azienda, la quale, infatti, non riesce a fornire la prova contraria, ossia fornire la prova della legittimità del licenziamento.
Illegittimo il licenziamento del ritardatario cronico se recupera i ritardi
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