La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 novembre 2024, n. 29876, ha stabilito che, in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento nell’ambito della c.d. tutela reale, la retribuzione globale di fatto, quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito sia della determinazione dell’indennità sostitutiva della reintegrazione, deve includere non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, quale il premio di produzione, una volta riconosciutone il carattere retributivo, dovendosi invece escludere dal compenso i soli compensi aventi natura indennitaria o di rimborso spese.
Illegittimità del licenziamento e tutela reale: nel parametro di computo anche il premio di produzione
di Redazione
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